Comitato Regionale Lombardia

Chiarimento sulla continuità del vincolo ex art. 32 NOIF: trasferimenti temporanei, definitivi, contratto sportivo

18 Giugno 2024

A seguito richieste di chiarimento di L.N.D. a F.I.G.C. sono stati fornite alcune precisazioni in ordine all’applicazione della norma transitoria dell’art. 32 NOIF.

In particolare, dalle interlocuzioni, è emerso che:

 

  • per i calciatori che al 1° luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30.06.2025 o 30.06.2026) e nel corso della Stagione 23/24 sono stati trasferiti a titolo definitivo ad altra Società in ambito dilettantistico, il tesseramento effettuato con la nuova Società  viene disciplinato dalla nuova normativa e non dalla normativa transitoria;

 

  • per i calciatori che al 1° luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30.06.2025 o 30.06.2026) e nel corso della Stagione 23/24 sono stati trasferiti a titolo temporaneo ad altra Società in ambito dilettantistico, il rientro a pieno regime del calciatore alla Società titolare del tesseramento in continuità al 1° luglio 2023 consente alla Società originaria di avvalersi della normativa transitoria;

 

  • per i calciatori che al 1° luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30.06.2025 o 30.06.2026) e nel corso della Stagione 23/24 hanno sottoscritto con la medesima Società un contratto sportivo con scadenza al 30.06.2024, con il conseguente passaggi da “volontario” a “lavoratore sportivo” nella Stagione Sportiva 23/24, il tesseramento in continuità permane fino alla scadenza del vincolo al 30.06.2025 o 30.06.2026; resta ferma per il calciatore/calciatrice la possibilità di svincolarsi ai sensi dell’art. 106, lettera h), nella/e stagione/i in cui è privo/a di contratto;

 

  • per i calciatori che al 1° luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30.06.2025 o 30.06.2026) e nel corso della Stagione 23/24 sono stati trasferiti a titolo definitivo ad altra Società in ambito dilettantistico, sottoscrivendo con quest’ultima un contratto sportivo, con il conseguente passaggi da “volontario” a “lavoratore sportivo” nella Stagione Sportiva 23/24, il tesseramento effettuato con la nuova Società  viene disciplinato dalla nuova normativa e non dalla normativa transitoria;

 

  • per i calciatori che al 1° luglio 2023 erano in continuità di tesseramento con la propria Società (scadenza vincolo 30.06.2025 o 30.06.2026) e nel corso della Stagione 23/24 sono stati trasferiti a titolo temporaneo ad altra Società in ambito dilettantistico, sottoscrivendo con quest’ultima un contratto sportivo, con il conseguente passaggi da “volontario” a “lavoratore sportivo” nella Stagione Sportiva 23/24, il rientro a pieno regime del calciatore alla Società titolare del tesseramento in continuità al 1° luglio 2023 consente alla Società originaria di avvalersi della normativa transitoria;

 

In sintesi per coloro che erano in continuità di tesseramento alla data del 01.07.2023:

  • se nel 23/24 hanno stipulato un contratto sportivo con la stessa Società per cui avevano vincolo, al termine della Stagione 23/24 permane la continuità di tesseramento per il periodo residuo fino alla scadenza prevista dalla norma transitoria

 

  • se nel 23/24 c’è stato un trasferimento definitivo ad altra Società, il calciatore/calciatrice perde la continuità di tesseramento;

 

  • se nel 23/24 c’è stato un trasferimento temporaneo ad altra Società, il calciatore/calciatrice al termine del prestito rientrerà nella Società originaria sempre in continuità di tesseramento, per il periodo residuo previsto dalla norma transitoria.